Che differenza c’è tra disdetta e recesso? Per molti consumatori questi termini sono scambiati per sinonimi quando in realtà celano enormi differenze. Per cominciare chiariamo subito che la disdetta è un atto unilaterale che blocca il rinnovo tacito di un contratto di durata come abbonamenti, locazioni ecc… mentre il recesso è uno scioglimento che avviene in corso.
La differenza sostanziale tra disdetta e recesso
Secondo quanto suggerito dal portale Disdetta Semplice, comunicare una disdetta serve a manifestare la volontà di non procedere con un contratto di durata e prevede clausole apposite che caratterizzano tale atto recettizio. Si chiama così perché produce effetti solo quando la disdetta viene ricevuta dal destinatario. Il recesso è una forma differente, che prevede l’interruzione del contratto quando questo è ancora in corso e, quindi, prima della sua naturale scadenza.
I contratti prevedono l’obbligo di comunicare la disdetta entro un preciso periodo di tempo noto come preavviso. Se l’utente ritarda la pena è il rinnovo automatico del contratto, come avviene spesso per gli abbonamenti online con pagamento automatizzato.
Inoltre la nostra giurisprudenza ha chiarito che la disdetta si ritiene efficace solo quando il destinatario né giunge a conoscenza prima della scadenza prevista dal contratto. Pertanto i modi con cui si comunica tale decisione, sempre nel rispetto dei tempi di preavviso ammessi, prevedono l’utilizzo di strumenti che certifichino la data di ricezione come raccomandata A/R e PEC.
Il caso del recesso
Il recesso è subordinato alla presenza di determinati presupposti e può rivelarsi decisamente più spinoso rispetto alla disdetta. Di solito prevede che una delle due parti desideri interrompere la continuità di un contratto e questo comporta una serie di problematiche per ciò che riguarda le conseguenze.
Se le leggi a tutela dei consumatori rendono sempre possibile la disdetta e l’interruzione di un servizio è vero anche che recedere da un abbonamento sottoscritto e firmato non è così semplice. Tutto dipende dai fatti e dalle modalità previste dallo stesso contratto o dal mancato rispetto delle clausole da parte di una delle due parti.
Quando firmiamo un contratto, infatti, ci impegniamo a rispettare i nostri doveri e ad adempiere alle clausole in esso contenute. Per questo prima di procedere è bene rileggere attentamente il contratto e comprendere quali modalità sono ammesse.
Bisogna sempre far riferimento al contratto
I termini e le modalità di disdetta sono sempre indicati nel contratto. Se un consumatore vuole esercitarla bisognerà verificare in che modo sono espresse tali modalità e cosa è stato preventivamente concordato all’atto della firma.
È necessario verificare la durata del preavviso richiesto per depositare una disdetta valida, tenendo conto che è la questione centrale per il suo espletamento. Difatti la comunicazione attraverso cui il consumatore dichiara il diritto di impedire il rinnovo tacito del contratto deve giungere al destinatario prima della scadenza prevista dallo stesso contratto.
Se il contratto prevede tempi ristretti per l’invio di tale comunicazione, quindi, sarà preferibile attivarsi con un certo anticipo rispettando le modalità richieste e procurandosi le prove dell’invio di tale volontà. Ecco perché è sempre preferibile utilizzare la PEC o la raccomandata con ricevuta di ritorno.
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