Sul sito istituzionale del comune di Sinnai sono state pubblicati le Prescrizioni sull’uso delle spiagge e degli specchi d’acqua antistanti in un ordinanza firmata dal Sindaco
Tarcisio Anedda.
Ecco tutti i divieti inseriti nel documento che saranno validi nelle aree del Comune di Sinnai.
Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione è vietato:
a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni,sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero
transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
d) l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali (compresi i mozziconi di sigaretta, contenitori e
bicchieri in plastica ect.) sia pure contenuti in buste al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino;
e) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
f) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;
g) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso,
altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. g). Tale divieto vige per tutto l’anno solare. E’ sempre vietata la sosta e/o
l’occupazione, ancorché temporanea, nonché il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell’area
retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate
con appositi segnali è interdetto il transito e l’attraversamento;
h) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) senza previo avviso di delimitazione degli
spazi in modo tale da evitare danno, molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi e comunque ad una
distanza superiore a mt. 15 dalla linea di battigia. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o
dalle Amministrazioni Comunali
i) durante la stagione balneare estiva, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio salvo quanto più avanti descritto.
Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura.
Si precisa che durante la stagione balneare estiva prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale, dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto delle eventuali deiezioni dell’animale.
I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l’accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d’affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all’ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l’ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell’animale, nonché per la pulizia dell’area occupata (compreso l’asporto di materiali inquinanti). Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 2052 del codice civile e che sui concessionari grava l’obbligo di garantire spazi e attrezzature adeguate nonché di vigilanza sul puntuale rispetto della normativa innanzi citata;
j) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire
con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
m) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell’arenile (quale, ad esempio,sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);
n) utilizzare sapone e shampoo;
t) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale
– Autorità di P.S. locale, etc.);
In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:
• esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno;
• esclusivamente a piedi o con l’uso di veicoli a spinta manuale o a propulsione elettrica, di ridotte dimensioni e, se trattasi di area marina protetta, previa
acquisizione del parere favorevole dell’Ente gestore della medesima;
• senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
• nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
• solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni comunali territorialmente competenti, ai sensi
dell’art. 68 del codice della navigazione.
• È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.
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