Il Sindaco di Sinnai ha emesso un ordinanza urgente per regolamentare la balneazione e utilizzo delle spiagge del territorio di Sinnai “Solanas” e Genn’e Mari – Torre delle Stelle”.

Di seguito le regole per un corretto utilizzo delle spiagge libere site sul territorio comunale e misure per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

Il Sindaco

Ordina:

La responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;

Il rispetto del distanziamento tra gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, fatto salvo il caso di gruppi familiari conviventi; 

Il posizionamento delle attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio) in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, ed in particolare quando non sono posizionate nel posto ombrellone, garantire una distanza non inferiore di almeno mt. 1,5, fatto salvo il caso di persone o gruppi familiari conviventi, ed in ogni caso rispettare le disposizioni nazionali e regionali previste per l’emergenza covid-19;

Il divieto di stazionamento e assembramento lungo gli accessi alla spiaggia, oltre il tempo strettamente necessario allo spostamento e per accedere al mare, al fine di garantire costantemente le necessarie distanze interpersonali, in particolare nei casi ove gli accessi hanno una larghezza ridotta;

Il divieto della pratica di attività ludico sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.

INVITA

I potenziali fruitori delle spiagge ricadenti nel Comune di Sinnai, a non sovraffollare le spiagge nel caso di evidente mancanza di spazio, a causa del raggiungimento della capienza massima, derivante dalla corretta applicazione delle distanze tra persone ed attrezzature (lettini, ombrelloni ecc.), in considerazione del bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, e per il tempo strettamente legato all’emergenza epidemiologica in atto, della prevalenza della tutela della salute pubblica rispetto alla garanzia del libero accesso agli arenili.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, così come modificato dalla legge di conversione n. 35/2020 e, in ultimo, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 del medesimo decreto legge 25/2019 e ss. mm. e ii.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di Sinnai e a tutte le sotto indicate Forze di Polizia, alle quali viene trasmessa copia della presente Ordinanza, ciascuno per la specifica competenza, in particolare in relazione alle attività di mantenimento dell’Ordine Pubblico, della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Per maggiori informazioni consultare il pdf della delibera completa tramite -> questo link <-

 





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